Rivista AGIDAE 1/2025
Pubblicato il n. 1/2025 della rivista “AGIDAE”.
Pubblicato il n. 1/2025 della rivista “AGIDAE”.
Il 12 marzo 2025 è stato sottoscritto da AGIDAE, FP CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, il rinnovo del CCNL AGIDAE Istituti Socio-Sanitari Assistenziali Educativi 01/01/2023-31/12/2025.
Il 12 marzo 2025 è stato sottoscritto da AGIDAE, FP CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, il rinnovo del CCNL AGIDAE Istituti Socio-Sanitari Assistenziali Educativi 2023-2025.
Firmato, il 7 gennaio 2025, il CCNL AGIDAE Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche 2024-2027.
A seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E – pdf del 19/11/2024 il rinnovato perimetro dell’agevolazione del “Bonus Natale”. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Prima delle novità introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.
Come richiedere il beneficio – Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.
La circolare n.22/E specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.
Fonte: Agenzia Entrate
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale (articolo 2-bis, D.L. 113/2024).
Poiché le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità, sono stati predisposti i codici tributo da utilizzare:
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 il D.L. 167 del 14 novembre 2024, contente misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze (c.d. Decreto Concordato-bis).
In particolare, il decreto apporta modifiche ai requisiti di accesso al bonus Natale, previsto dall’articolo 2-bis, D.L. 113/2024, ampliando la platea dei beneficiari: possono accedere al beneficio, infatti, i lavoratori che hanno almeno un figlio a carico, anche se non coniugati, specificando però, nell’istanza di accesso alla domanda, che l’altro genitore non ha richiesto il medesimo bonus, che non è frazionabile né cumulabile.
Pertanto, mentre in origine il lavoratore destinatario doveva avere entrambe le condizioni soggettive ( il coniuge e almeno un figlio a carico), ora il trattamento integrativo di 100 euro può essere richiesto da chi ha il coniuge e/o almeno un figlio a carico.
L’agenzia delle Entrate, con circ. n.19 E, ha fornito chiarimenti riguardo al bonus di 100 euro previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (il cosiddetto decreto “Omnibus”), da erogare con la tredicesima ai lavoratori dipendenti che si trovino in determinate condizioni.
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.
In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Nella circolare si precisa che fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1357/2024, fornisce l’elenco delle violazioni che, sulla base degli artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024, si ritengono assoggettabili alla diffida amministrativa.
Relativamente ai contratti di lavoro subordinato si segnalano tra i diversi illeciti:
IL Ministero del lavoro, con notizia del 20 settembre 2024, ha chiarito le modifiche apportate dal D.L. 131/2024 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), pubblicato nella G.U. n. 217/2024, alla disciplina sanzionatoria per l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Prima dell’intervento normativo, l’articolo 28, D.Lgs. 81/2015, prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’articolo 11, D.L. 131/2024, ha introdotto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre, è stato abrogato l’articolo 28, comma 3, D.Lgs. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà dell’indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Fonte: Min. Lavoro